Come già accennato nelle precedenti comunicazioni, un aspetto estremamente importante, allineato con le più recenti metodologie gestionali, che è stato introdotto nella Direttiva per l’acqua potabile e pienamente recepito dalla nostra legislazione è l’analisi e valutazione del rischio.
Sono quattro gli articoli del D.lgs. 23 febbraio 2023 che trattano l’argomento pur con diverse finalità, gli articoli 6, 7, 8 e 9.
L’approccio basato sul rischio è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua. Dovrebbero essere valutati i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura.
L’esecuzione della valutazione del rischio comporta l’analisi dei seguenti elementi:
a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;
b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna;
c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari.
Il D.lgs. stabilisce le regole relative all’esecuzione ed implementazione delle differenti analisi del rischio e assegna compiti specifici alle Regioni, enti locali, gestori del servizio idro-potabile e degli impianti interni.
Una particolare attenzione è rivolta all’analisi del rischio delle aree di alimentazione che si interlaccia con il Testo unico ambientale (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale) richiamandolo espressamente per quanto riguarda la zona di rispetto. Di seguito indichiamo quali sono i requisiti richiamati in maniera indiretta:
“Nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell’estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano, all’interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.“
Per una più attenta analisi del testo si rimanda il lettore al D.lgs. 23 febbraio 2023 n° 18.
L’articolo 8 disciplina l’esecuzione dell’analisi e valutazione del rischio relativa ai sistemi in gestione al gestore di impianti idro-potabili, mentre l’articolo 9 è relativo alla valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni.