L’articolo 11 del D.lgs. 23 febbraio 2023 stabilisce i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. Questi prodotti sono identificati con l’acronimo “ReMaF” e sono ampiamente trattati nell’allegato nove del D.lgs..
In generale I ReMaF devono essere compatibili con le caratteristiche dell’acqua con cui vengono posti a contatto e non devono:
a) compromettere, direttamente o indirettamente, la sicurezza dell’acqua o la sua idoneità al consumo umano;
b) alterare il colore, l’odore o il sapore dell’acqua;
c) favorire indirettamente la crescita microbica;
d) rilasciare in acqua contaminanti.
Anche in questa parte del D.lgs. si fa riferimento al testo unico ambientale D.lgs. 152 del 2006 per quanto riguarda i requisiti delle acque di scarico che non devono essere modificate in seguito al contatto con i ReMaF.
A decorrere dal 12 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati i ReMaF certificati conformi rispetto ai requisiti dell’allegato nove, dopo l’autorizzazione del CeNSiA e la loro registrazione nel sistema AnTeA. Il certificato di conformità deve essere rilasciato da un Organismo di certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065.
Per poter essere immessi sul mercato i ReMaF dovranno avere un’apposita marcatura o stampigliatura o, in alternativa, una dichiarazione di conformità, nonché un codice alfanumerico identificativo rilasciato dal CeNSiA. L’elenco dei RemaF autorizzati sarà reso disponibile tramite il sistema AnTeA. È prevista la possibilità di utilizzare ReMaF autorizzati in altri paesi europei purché garantiscano la sicurezza per la salute umana. I ReMaF che provengono da paesi al di fuori dell’unione devono sottostare al processo di valutazione della conformità.
Gli Operatori economici che producono o commercializzano i ReMaF devono adempiere agli obblighi disciplinati nel D.lgs. così come chiunque sia responsabile di sistemi di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, è tenuto a utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati e a adottare misure idonee a prevenirne la contaminazione. La vigilanza sul territorio nazionale e all’importazione dei ReMaF prodotti e immessi sul mercato nazionale è esercitata rispettivamente dalle autorità sanitarie locali e dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera.