Il D.lgs. 23 febbraio 2023 n° 18 disciplina I controlli che devono esse effettuati a garanzia della qualità e salubrità dell’acqua potabile. Anche in questo caso sono le autorità sanitarie delle regioni e province autonome che adottano opportuni programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di competenza.
I controlli si articolano in “interni” ed “esterni”. Secondo le definizioni che sono specificate nel D.lgs. stesso i controlli interni sono quelli eseguiti dalle Autorità locali, mentre quelli esterni sono svolti dal gestore delle reti idro-potabili. Ai punti 9 e 10 dell’articolo 12 è data particolare enfasi ai controlli da eseguire nei confronti delle microplastiche e dei PFAS.
L’allegato III fornisce le specifiche per le analisi dei parametri e stabilisce che “i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, sono accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008 almeno per i parametri di cui alla parte A, lettere da a) a f), e alla parte B, Tabella 1, del presente allegato.”
I parametri di riferimento sono: microbiologici e chimici.
La procedura di controllo specificata nel D.lgs. stabilisce anche la quantità minima di controlli che devono essere svolti nell’arco temporale dell’anno (tabella 1 – allegato 2).
I risultati dei controlli svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente (controlli interni) sono registrati nel sistema AnTeA. Per i controlli esterni (svolti dal gestore di reti idro-potabili) non possono essere utilizzati i laboratori che effettuano le analisi per i controlli interni. Anche i risultati dei controlli esterni devono essere registrati nel sistema AnTeA.
Tutti i risultati delle analisi registrate sono resi accessibili da parte del CeNSiA all’EGATO (Enti di governo degli ambiti territoriali ottimali) di competenza, ad ARERA per le specifiche finalità di pertinenza e all’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) anche per assicurare la disponibilità delle informazioni a livello di Commissione europea e Agenzia europea per l’ambiente.
Qualora i controlli fornissero dati non allineati con i requisiti minimi previsti, il D.lgs. stabilisce anche le procedure per porre in atto provvedimenti correttivi e limitazioni d’uso dell’acqua non conforme ai parametri stabiliti. Inoltre, disciplina il potere che hanno le Autorità locali per stabilire delle deroghe ai parametri, purché nessuna di esse possa essere fonte di pericolo per la salute umana.