Obbligo impianti antincendio in tutte le gallerie stradali che non appartengono alle reti transeuropee

Sulla Gazzetta ufficiale del 08.07.2025 n° 156 è stato pubblicato il decreto del ministero dell’interno  del 20 giugno 2025 ”Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.”

Esso si applica alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea, così come definita all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto (08.08.2025).

Tutte le gallerie urbane e quelle extraurbane di lunghezza superiore a 500 metri devono essere dotate di un impianto idrico antincendio. La rete idrica antincendio deve essere progettata, realizzata e manutenuta in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012 che, nel caso delle reti d’idrante, rimanda alla UNI 10779.

L’impianto idrico antincendio deve essere protetto da urti accidentali dei veicoli e dal fuoco. In caso di impianti realizzati «ad umido», gli stessi devono essere protetti dal gelo mediante l’adozione di opportune soluzioni tecniche o gestionali, tali da garantire la continuità del servizio anche mediante l’interramento delle tubazioni.

Si vuole rammentare che la “regola tecnica” è una specifica tecnica i cui contenuti tecnici devono essere tutti quanti rispettati in quanto essa è stata resa obbligatoria da una disposizione di legge o da un regolamento.

I prodotti in polietilene che dovrebbero essere utilizzati per lo scopo di questa regola tecnica dovrebbero essere conformi alla UNI EN ISO 15494 e il progettista vi dovrebbe applicare un coefficiente di sicurezza almeno pari a 2 (solo le parti di impianto in contatto con reti di distribuzione dell’acqua potabile dovrebbero essere realizzate con componenti conformi alla UNI EN 12201).