Il D.lgs. 23 febbraio 2023 di recepimento della Direttiva che stabilisce i requisiti per l’acqua potabile è composto da 26 articoli e da 9 allegati. In questo è leggermente differente dalla Direttiva che invece conta 28 articoli e 7 allegati. Tale differenza è da leggersi nel fatto che la Direttiva è indirizzata agli Stati Membri che devono trasporre quanto in essa contenuto verso le entità cui la legge nazionale è indirizzata (per esempio le Regioni, gli Enti locali, le Provincie autonome, i gestori idro-potabili, le ASL, ecc.).Nella seguente tabella è possibile vedere gli articoli con un sunto del loro contenuto e la corrispondenza con quelli della Direttiva. É stato pubblicato un successivo D.lgs., definito come correttivo, che sarà oggetto di profonda analisi nelle comunicazioni che saranno pubblicate a partire dal mese di settembre in avanti.
| Articolo | Contenuto | Direttiva |
| Art. 1 – Obiettivi | Elenca gli obiettivi da raggiungere disciplinando la qualità delle acque destinate al consumo umano. | Art. 1 |
| Art. 2 – Definizioni | Sono fornite le definizioni dei termini utilizzati nel testo. | Art. 2 |
| Art. 3 – Campo di applicazione ed esenzioni | Stabilisce per quali casi il decreto non si applica. | Art. 3 |
| Art. 4 – Obblighi generali | Stabilisce, tra le altre cose, che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. | Art. 4 |
| Art . 5 – Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati | Definisce, a seconda dei casi, dove i controlli sulla qualità dell’acqua devono essere effettuati (esempio: al contatore o al rubinetto). | Art. 6 |
| Art. 6 – Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio | È un articolo introduttivo che stabilisce le condizioni per la valutazione del rischio idro-potabile e ne fissa le date di esecuzione da parte delle entità intitolate. | Art. 7 |
| Art. 7 – Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano | Definisce come effettuare la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. | Art. 8 |
| Art. 8 – Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idropotabile | Stabilisce le condizioni per gestori idro-potabili per l’effettuazione della valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso l’elaborazione e l’approvazione del PSA (Piano di Sicurezza dell’Acqua) del sistema di fornitura idropotabile. | Art. 9 |
| Art. 9 – Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni | Determina come i gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie. | Art. 10 |
| Art. 10 – Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano | Stabilisce criteri generali per i materiali a contatto con l’acqua potabile (tutti, compresi i rubinetti, soffioni doccia, ecc.) e, soprattutto, rimanda ai successivi atti (Regolamenti delegati) UE per quanto riguarda gli aspetti specifici (gli argomenti trattati nei Regolamenti delegati saranno oggetto di comunicazioni da settembre fino a dicembre). | Art. 11 |
| Art. 11 – Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano | Sono definiti i requisiti dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. | Art. 12 |
| Art. 12 – Controlli | Incarica le autorità sanitarie delle regioni e province autonome di adottare opportuniprogrammi di controllo relativi alle filiere idro-potabili ne stabilisce i metodi e le relative comunicazioni. | Art. 13 |
| Art. 13 – Controlli esterni | Stabilisce che i controlli esterni sono i controlli svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e che ad essa spetta il giudizio di idoneità d’uso sull’acqua destinata al consumo umano. | — |
| Art. 14 – Controlli interni | I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l’adempimento di propri obblighi. | — |
| Art. 15 – Provvedimenti correttivi e limitazioni d’uso | Stabilisce i comportamenti delle varie autorità nel caso i valori dei parametri non rientrino tra quelli stabiliti. | Art. 14 |
| Art. 16 – Deroghe | La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro purché nessunaderoga presenti potenziale pericolo per la salute umana. | Art. 15 |
| Art. 17 – Accesso all’acqua destinata al consumo umano | Questo articolo stabilisce che le regioni e le provincie autonome devono adoperarsi affinché:- si utilizzi l’acqua del rubinetto;- siano individuate le persone prive di accesso all’acqua;- siano disponibili punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;- incoraggino o incentivino la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione. | Art. 16 |
| Art. 18 – Informazioni al pubblico | Decreta che i gestori idro-potabili assicurino agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell’acqua potabile fornita. | Art. 17 |
| Art. 19 – Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell’attuazione della direttiva 2020/2184/UE | Sono create due entità che hanno il compito di creare tutte le condizioni (controllo, esecuzione, statistiche, ecc.) per l’adempimento, da parte delle differenti autorità, degli articoli del decreto. | Art. 18 |
| Art. 20 – Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua | È decretata l’istituzione della Commissionenazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua. | — |
| Art. 21 – Revisione e modifica degli allegati | Recepisce modifiche agli allegati | — |
| Art. 22 – Competenze delle regioni speciali e province autonome | Stabilisce le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. | — |
| Art. 23 – Sanzioni | Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. | Art. 23 |
| Art. 24 – Norme transitorie | Non oltre il 12 gennaio 2026, devono essere in atto le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio. | Art. 25 |
| Art. 25 – Abrogazioni | Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è abrogato. | Art. 26 |
| Art. 26 – Disposizioni finanziarie | Sono stabilite risorse per l’esecuzione del decreto. | — |
| Allegato I | Requisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano. | ANNEX I |
| Allegato II | Controllo e monitoraggio. | ANNEX II |
| Allegato III | Specifiche per l’analisi dei parametri. | ANNEX III |
| Allegato IV | Informazioni al pubblico. | ANNEX IV |
| Allegato V | Identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto. | — |
| Allegato VI | Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell’acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto. | — |
| Allegato VII | Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano. | — |
| Allegato VIII | Classi di strutture prioritarie. | — |
| Allegato IX | Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano. |