LA DIRETTIVA E LA SUA APPLICAZIONE NEGLI STATI MEMBRI

Le Direttive emesse dal Parlamento UE sono leggi che devono essere trasposte nella legislazione del singolo Stato Membro. Ogni Stato Membro ha due anni di tempo per includere i contenuti della Direttiva in una propria legge. Le Direttive contengono requisiti minimi che devono essere rispettati e ogni singolo Stato Membro ha la facoltà di aggiungere qualche aspetto particolare che tenga conto della realtà locale (un esempio per l’Italia riguarda le regioni e le provincie autonome nelle quali specifiche regole locali potrebbero non essere in linea con la legislazione nazionale). Il decreto legislativo 23 febbraio 2023 n° 18 è la legge nazionale che recepisce i contenuti della Direttiva 2020/2184 pubblicata il 16 dicembre 2020. Questo D.lgs. è per molte parti un “copia/incolla” del testo della Direttiva. Comunque, il legislatore non si è fatto scappare la possibilità di inserire anche un comma (Art. 4 comma 4) che obbliga il gestore di reti idro-potabili a ridurre le perdite in rete. Come già anticipato nella prima comunicazione questo decreto è innovativo perché introduce l’obbligo di fare una analisi di rischio sull’intera filiera dell’acqua potabile, ovvero valutare e gestire il rischio:


a) delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;
b) di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque
destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili;
c) dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari.

Il risultato della valutazione del rischio è utilizzato per la redazione del Piano di Sicurezza delle Acque (PSA). L’innovazione della Direttiva e, di conseguenza, del decreto legislativo è nel fatto che anche gli impianti interni (cioè quelli delle nostre abitazioni, ndr) devono essere tali da non compromettere la qualità dell’acqua potabile e sono specificate talune tipologie di impianti interni per i quali deve essere necessariamente nominato il “Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI)”. Quest’ultimo ha l’obbligo di mettere in atto tutte le attività che sono prescritte nel decreto legislativo. Gli impianti interni che sono oggetto del decreto sono specificati nell’allegato VIII e di seguito li riportiamo a mero titolo di informazione:

  • Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero (priorità A).
  • Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali non in regime di ricovero (priorità B).
  • Strutture ricettive alberghiere, campeggi, istituti penitenziari, navi, stazioni, aeroporti (priorità C).
  • Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali (pubbliche e private) e scolastiche (priorità C).
  • Caserme, istituti penitenziari, istituti di istruzione dotati di strutture sportive, palestre, centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness), altre strutture ad uso collettivo (es. stabilimenti balneari, grandi parchi acquatici, piscine con giochi, parchi a tema) (priorità D).

Un altro importante aspetto della Direttiva è dedicato al diritto di accesso all’acqua potabile. Tale principio è stato recepito nel nostro D-lgs. di attuazione all’articolo 17 nel quale è stabilito che “le regioni e province autonome:

a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili, tra cui senzatetto, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi, nonché i motivi di tale mancanza di accesso;
b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a garantire l’accesso all’acqua destinata al consumo umano;
c) adottano una disciplina volta a consentire e favorire l’accesso all’acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
d) adottano azioni volte a promuovere l’utilizzo di acqua potabile di rubinetto:

1) creando dispositivi e punti di erogazione dell’acqua all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la fruibilità dei punti di accesso all’acqua mediante appropriata informazione;
2) incoraggiando o incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;
3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualità dell’acqua destinata a consumo umano.”