LA LEGGE ITALIANA CHE REGOLAMENTA LE CARATTERISTICHE DELL’ACQUA POTABILE

Il D.lgs. 23 febbraio 2023 di recepimento della Direttiva che stabilisce i requisiti per l’acqua potabile è composto da 26 articoli e da 9 allegati. In questo è leggermente differente dalla Direttiva che invece conta 28 articoli e 7 allegati. Tale differenza è da leggersi nel fatto che la Direttiva è indirizzata agli Stati Membri che devono trasporre quanto in essa contenuto verso le entità cui la legge nazionale è indirizzata (per esempio le Regioni, gli Enti locali, le Provincie autonome, i gestori idro-potabili, le ASL, ecc.).Nella seguente tabella è possibile vedere gli articoli con un sunto del loro contenuto e la corrispondenza con quelli della Direttiva. É stato pubblicato un successivo D.lgs., definito come correttivo, che sarà oggetto di profonda analisi nelle comunicazioni che saranno pubblicate a partire dal mese di settembre in avanti.

ArticoloContenutoDirettiva
Art. 1 – ObiettiviElenca gli obiettivi da raggiungere disciplinando la qualità delle acque destinate al consumo umano.Art. 1
Art. 2 – DefinizioniSono fornite le definizioni dei termini utilizzati nel testo.Art. 2
Art. 3 – Campo di applicazione ed esenzioniStabilisce per quali casi il decreto non si applica.Art. 3
Art. 4 – Obblighi generaliStabilisce, tra le altre cose, che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.Art. 4
Art . 5 – Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettatiDefinisce, a seconda dei casi, dove i controlli sulla qualità dell’acqua devono essere effettuati (esempio: al contatore o al rubinetto).Art. 6
Art. 6 – Obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischioÈ un articolo introduttivo che stabilisce le condizioni per la valutazione del rischio idro-potabile e ne fissa le date di esecuzione da parte delle entità intitolate.Art. 7
Art. 7 – Valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umanoDefinisce come effettuare la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano.Art. 8
Art. 8 – Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idropotabileStabilisce le condizioni per gestori idro-potabili per l’effettuazione della valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso l’elaborazione e l’approvazione del PSA (Piano di Sicurezza dell’Acqua) del sistema di fornitura idropotabile.Art. 9
Art. 9 – Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interniDetermina come i gestori della distribuzione idrica interna effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie.Art. 10
Art. 10 – Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umanoStabilisce criteri generali per i materiali a contatto con l’acqua potabile (tutti, compresi i rubinetti, soffioni doccia, ecc.) e, soprattutto, rimanda ai successivi atti (Regolamenti delegati) UE per quanto riguarda gli aspetti specifici (gli argomenti trattati nei Regolamenti delegati saranno oggetto di comunicazioni da settembre fino a dicembre).Art. 11
Art. 11 – Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umanoSono definiti i requisiti dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.Art. 12
Art. 12 – ControlliIncarica le autorità sanitarie delle regioni e province autonome di adottare opportuniprogrammi di controllo relativi alle filiere idro-potabili ne stabilisce i metodi e le relative comunicazioni.Art. 13
Art. 13 – Controlli esterniStabilisce che i controlli esterni sono i controlli svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e che ad essa spetta il giudizio di idoneità d’uso sull’acqua destinata al consumo umano.
Art. 14 – Controlli interniI controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l’adempimento di propri obblighi.
Art. 15 – Provvedimenti correttivi e limitazioni d’usoStabilisce i comportamenti delle varie autorità nel caso i valori dei parametri non rientrino tra quelli stabiliti.Art. 14
Art. 16 – DerogheLa regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro purché nessunaderoga presenti potenziale pericolo per la salute umana.Art. 15
Art. 17 – Accesso all’acqua destinata al consumo umanoQuesto articolo stabilisce che le regioni e le provincie autonome devono adoperarsi affinché:- si utilizzi l’acqua del rubinetto;- siano individuate le persone prive di accesso all’acqua;- siano disponibili punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;- incoraggino o incentivino la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.Art. 16
Art. 18 – Informazioni al pubblicoDecreta che i gestori idro-potabili assicurino agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell’acqua potabile fornita.Art. 17
Art. 19 – Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell’attuazione della direttiva 2020/2184/UESono create due entità che hanno il compito di creare tutte le condizioni (controllo, esecuzione, statistiche, ecc.) per l’adempimento, da parte delle differenti autorità, degli articoli del decreto.Art. 18
Art. 20 – Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’AcquaÈ decretata l’istituzione della Commissionenazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua.
Art. 21 – Revisione e modifica degli allegatiRecepisce modifiche agli allegati
Art. 22 – Competenze delle regioni speciali e province autonomeStabilisce le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 23 – SanzioniSono previste sanzioni amministrative pecuniarie.Art. 23
Art. 24 – Norme transitorieNon oltre il 12 gennaio 2026, devono essere in atto le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.Art. 25
Art. 25 – AbrogazioniIl decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è abrogato.Art. 26
Art. 26 – Disposizioni finanziarieSono stabilite risorse per l’esecuzione del decreto.
Allegato IRequisiti minimi relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano.ANNEX I
Allegato IIControllo e monitoraggio.ANNEX II
Allegato IIISpecifiche per l’analisi dei parametri.ANNEX III
Allegato IVInformazioni al pubblico.ANNEX IV
Allegato VIdentificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del presente decreto.
Allegato VICriteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell’acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto.
Allegato VIIInformazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano.
Allegato VIIIClassi di strutture prioritarie.
Allegato IXRequisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.